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L’art. 43 D. lgs. 267/2000: un chiaro esempio dell’ambiguità della natura delle società partecipate pubbliche

Sommario:

1. Premessa – 2. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali – 3. Il diritto di informativa nelle società di capitali – 4. Conclusione

1. Premessa.

Per molti anni la disciplina relativa al funzionamento interno delle società pubbliche è stata pressoché inesistente e si limitava alle norme contenute nel codice civile (artt. 2449 e 2450 c.c.) volte a garantire agli enti pubblici il potere di nomina di alcuni membri dell’organo gestorio e dell’organo di controllo: potere che in base all’art. 2450 c.c. poteva essere riconosciuto allo Stato o all’ente pubblico anche in assenza di una partecipazione nella società.

Successivamente e precisamente nel 2008, tali norme sono state modificate o abrogate al fine di consentire l’adeguamento della disciplina codicistica agli obblighi assunti dall’Italia a seguito della sua partecipazione alla Comunità Europea.

Peraltro, negli ultimi anni, a fronte del proliferare delle società partecipate da enti pubblici, sia per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali sia per lo svolgimento di attività a carattere industriale ed economico, il mondo delle società partecipate è stato oggetto di rilevanti interventi normativi: interventi non sempre coordinati tra di loro e che hanno contribuito a rendere la disciplina di tale settore di notevole difficoltà interpretativa.

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