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LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 – Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Secondo la nuova normativa, per poter ottenere la pronuncia di divorzio non occorrerà più il decorso di tre anni dall’udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.

Sarà sufficiente: il decorso di 12 mesi in caso di separazione giudiziale; il decorso di 6 mesi in caso di separazione consensuale o giudiziale consensualizzata.

Il termine decorrerà dall’udienza di comparizione della parti innanzi al Presidente del Tribunale. Detto termine si applica anche alle separazioni in corso e a quelle già concluse.

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