Diritto CivileGiurisprudenza

Tribunale Venezia 25 maggio 2014 – Est. Fidanzia.

Nella cessione di credito futuro l’effetto traslativo si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, tuttavia, data la natura consensuale del contratto di cessione di credito, questo si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ed è opponibile al ceduto nel momento in cui la cessione gli viene notificata o è da questi accettata.

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