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Cessioni all’esportazione “ex works” e termine per la fuoriuscita dei beni dalla UE – sentenza della Corte di Giustizia europea relativa alla causa C-56312

SOMMARIO:

1. Premessa – 2. Le fonti comunitarie di riferimento e la loro evoluzione – 3.Comparazione tra la normativa ungherese e la normativa italiana – 4. L’iter processuale e le relative questioni di merito – 5. La sentenza della Corte di Giustizia UE ed i suoi effetti – 6. Conclusioni

1. Premessa

La sentenza emanata lo scorso 19 dicembre dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione alla causa C-563/12, fornisce importanti spunti di riflessione applicabili anche nel nostro ordinamento tributario.
L’oggetto della decisione della Corte era relativo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema ungherese (Kúria) nell’ambito di un contenzioso in materia di IVA tra l’ amministrazione
finanziaria locale ed una società ungherese. I giudici comunitari hanno sancito l’illegittimità del termine di 90 giorni entro cui, in caso di cessione all’esportazione con clausola ex works1 in cui si prevede che il trasporto o la spedizione avvengano a cura o in nome del cessionario non residente, i beni venduti devono fisicamente uscire dal territorio comunitario. In caso infatti di non ottemperanza del suddetto termine, le disposizioni tributarie ungheresi prevedrebbero la riqualificazione dell’operazione come interna ed imponibile da cui ne deriverebbe il sorgere del debito IVA.

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