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D.L. 132/2014 (convertito nella legge 162/2014).

L’articolo 19, comma 1, lettera d), introduce l’articolo 492-bis del Codice di procedura civile, che disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e consente ai creditori di accedere alle banche dati di enti pubblici per ricostruire la composizione del patrimonio dei loro debitori. Ad accedere ai database sarà direttamente l’ufficiale giudiziario, se autorizzato dal presidente del tribunale o da un suo delegato.

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