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L’ordine di trattazione del ricorso incidentale C.D. paralizzante in materia di appalti pubblici nella (variegata) lettura giurisprudenziale

Sommario:

1. Introduzione: l’evoluzione giurisprudenziale. – 2. Il ricorso incidentale nel c.p.a. (cenni) – 3. Le Adunanze Plenarie n. 11/2008 e n. 4/2011 – 4. La sentenza n. 197/2012 del Tar per il Lazio, l’ordinanza di rimessione n. 208/2012 del Tar per il Piemonte e il monito delle Sezioni Unite (sent. n. 10294/2012) – 5. Conclusioni

1. Introduzione: l’evoluzione giurisprudenziale

Molto prima delle storiche decisioni dell’Adunanza Plenaria del 2008 (la n. 11) e del 2011 (la n. 4), la giurisprudenza si è dovuta confrontare sulla dibattuta problematica dell’ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale in caso di procedure selettive.

Già a partire dagli anni novanta la giurisprudenza maggioritaria ha anticipato l’interpretazione poi compiutamente elaborata dall’Adunanza Plenaria nel 2011, ritenendo che il giudice fosse tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale, nel caso in cui le stesse si riverberassero (nel senso di escluderli) sulla configurabilità della legittimazione e dell’interesse ad agire del ricorrente principale.

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