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Documento informatico e firme elettroniche alla luce delle nuove regole tecniche nel diritto tributario telematico

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE NEL DIRITTO TRIBUTARIO TELEMATICO
SOMMARIO: 1. Firma digitale e firme elettroniche nell’ordinamento italiano – 2. Tipologie di firme elettroniche e valore probatorio della sottoscrizione digitale – 3. Profili tecnicoinformatici della firma elettronica e disconoscibilità della firma digitale – 4. Dispositivi di firma e sicurezza: firme automatiche e firme da remoto
1. Firma digitale e firme elettroniche nell’ordinamento italiano
Con l’art. 15, legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, è stato affermato il pieno valore giuridico dei documenti informatici, i quali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Il principio generale affermato nell’art. 15, comma 2, legge n. 59/1997 è quindi stato attuato con il d.p.r. n. 513/1997, recante “Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, co. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59” che ha introdotto la firma digitale nell’ordinamento italiano. Il d.p.r. n. 513/1997 è stato successivamente abrogato dal d.p.r. n. 445/2000, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, nel quale è sostanzialmente confluito, malgrado le disposizioni in materia di efficacia probatoria del documento informatico abbiano in tale sede subito modificazioni rilevanti1.

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