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Note minime in tema di corrispondenza tra quota di esecuzione dell’appalto pubblico e quota di effettiva partecipazione dell’operatore economico al costituendo raggruppamento di imprese.

Sommario:

1. Introduzione – 2. La normativa vigente – 3. L’obbligo di preventiva indicazione delle quote di partecipazione – 4. L’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’ATI e quote di esecuzione dell’appalto.

1. Introduzione.

Chi scrive è dell’avviso che il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione temporanea di imprese (c.d. ATI), percentuale di esecuzione dell’appalto e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici debba trovare cittadinanza, oltre che nel settore dei lavori pubblici, anche in quello degli appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di garantire la stazione appaltante in ordine all’effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie: in tal senso si è espresso recentemente il Supremo Consesso, avallando in tal modo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario.

La problematica della necessaria (pena l’esclusione dalla gara) o meno corrispondenza (in un appalto pubblico di servizi o di forniture, al pari di quello che, in materia di lavori pubblici, costituisce ormai ius receptum), tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un costituendo raggruppamento e le quote di esecuzione del servizio/fornitura (e, quindi, le relative capacità tecniche, ed economico-finanziarie) non è del tutto chiara e lascia rilevanti questioni aperte.

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