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Tra elusione fiscale e libertà di stabilimento nei casi di esterovestizione

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I fatti evidenziati con la Sentenza n. 43809/15 – 3. La residenza fiscale delle società nei casi di esterovestizione – 4. La residenza di una persona giuridica ai fini convenzionali – 5. Sede di direzione amministrativa e luogo dove si esercita l’attività di direzione e coordinamento – 6. Considerazioni finali

1. Premessa Con la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione (terza sezione penale, Presidente A. Teresi – Relatore A. Aceto) n. 43809/15 depositata lo scorso 30 ottobre, per la prima volta viene scardinato quel principio oramai codificato nel nostro ordinamento tributario per il quale a determinare la residenza fiscale in Italia di una società controllata estera, soprattutto nei gruppi di società, sia prioritariamente il criterio della direzione effettiva. Un criterio che presenta delle carenze strutturali, basato su una valutazione “asettica” piuttosto che oggettiva dei fatti, e che non tiene conto degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza comunitaria in tema di “costruzioni di puro artificio che non riproducono una corrispondente e genuina realtà economica”.

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