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La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati di copertura per i soggetti IAS adopter

Sommario:

1. Premessa – 2. Gli strumenti finanziari derivati nell’ambito dei principi contabili internazionali IAS-IFRS – 3. La qualificazione delle operazioni di copertura ai sensi dello IAS 39 – 3.1 Criteri di contabilizzazione IAS-IFRS degli strumenti finanziari derivati di copertura – 3.2 Discontinuing 4. La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati – 4.1 Analisi delle modalità di determinazione del reddito imponibile in relazione ad operazioni di copertura – 4.2 La valutazione ai fini fiscali degli strumenti finanziari derivati – 4.3 Il Decreto 8 giugno 2011 e la qualificazione fiscale delle operazioni di copertura per i soggetti IAS adopters – 4.4 Deroga al principio di derivazione rafforzata e attribuzione di data certa ai fini della designazione delle operazioni di copertura – 5. Osservazioni conclusive

1. Premessa

Gli strumenti finanziari derivati sono disciplinati sotto il profilo fiscale dall’Articolo 112 del D.P.R. 916/1986 che, per i soggetti che adottano i Principi Contabili Internazionali, opera un rinvio diretto alla corretta applicazione di tali principi e, in particolare, dello IAS 39, in conformità al criterio di derivazione rafforzata di cui all’Art. 83 del D.P.R. 917/1986 e stante la peculiare disciplina valutativa di tali operazioni in bilancio.

Tale rimando, introdotto dapprima con il D.Lgs n. 38/2005 e successivamente con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), è stato oggetto di un recente intervento normativo con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’ 8 giugno 2011, finalizzato a fornire, ai soggetti “IAS adopter”, disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e i criteri di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

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