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L’applicabilità della blockchain nel diritto dell’arte

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le caratteristiche principali della blockchain – 3. Applicabilità della blockchain al diritto dell’arte. – 4. Prime applicazioni – 5. Conclusioni.
1. Premessa.
“Il mondo del diritto cambia”: così recita il claim del sito di BusinessJus creato oramai nove anni or sono. Mai affermazione fu più consona a descrivere la situazione attuale. Infatti, come a molti noto, le nuove tecnologie stanno letteralmente cambiando lo scenario in cui il diritto si trova a operare. È anche noto che il diritto, nella sua funzione regolatrice dei rapporti umani, è creato ex post e non ex ante dei fatti oggetto della sua funzione. A volte la sua assenza è assordante, ma pochi riescono a sentire tale vulnus. Questo è il caso che ci occupa in questo breve elaborato: la necessità di un diritto che regoli una nuovissima tecnologia, la blockchain (di cui vedremo le prime applicazioni), in un contesto, già di per sé complesso ed eclettico, come il diritto dell’arte.
Qual è dunque il contesto?
Vi è la necessità di fornire certezza alle transazioni. Le transazioni del diritto dell’arte – quelle perlomeno che presentano un alto tasso di litigiosità – sono infatti caratterizzate dalla necessità di ottenere un documento che certifichi le caratteristiche dell’opera contro eventuali plagi, contraffazioni e violazioni del diritto d’autore, insieme ad altri abusi, legati a diffusione illecite o altre violazioni di diritti patrimoniali legati all’opera.
Si ricordi che il diritto dell’arte è per sua natura composito e, quanto meno per le norme che riguardano il nostro ordinamento, non è strutturato a regolare gli scambi attraverso le ultime tecnologie. Benché generali e astratte, le norme di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o alla Legge n.633 del 22 aprile 1941(Legge sul diritto d’autore) non contemplano ovviamente un possibile eventuale utilizzo della blockchain o di altri sistemi di ultima generazione.

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