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Scudo Fiscale 2009.

Sommario:

1. Premessa – 2. Chi può usufruire dello scudo? – 3. Rimpatrio o regolarizzazione? Le due vie dell’emersione – 4. Rimpatrio – 5. Regolarizzazione – 6. Misura dell’imposta – 7. La dichiarazione riservata – 8. Effetti dello scudo – 9. Redditi e plusvalenze prodotti successivamente al rimpatrio.

1. Premessa.

“Con questo o su questo” (aut hunc aut super hoc). Come narra lo storico greco Plutarco, le madri spartane nel consegnare lo scudo ai figli che partivano per la guerra imponevano loro, con grande coraggio, di ritornare a casa con quello (cioè vittoriosi) o piuttosto morti, portati sullo scudo dai compagni superstiti.

Con simile avviso (ma rischio senz’altro minore!), lo Stato italiano offre ai contribuenti detentori di capitali all’estero il paracadute “scudo fiscale”.

L’art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n.78, in sede di conversione dalla L. 3 agosto 2009, n.102, ha riproposto il cd. “scudo fiscale” (per la terza volta nell’ultimo decennio) consentendo la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti residenti in Italia in violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale[1] nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

La Circolare 43 dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2009 detta le istruzioni operative per aderire allo scudo e ha chiarito molti dei dubbi sollevati immediatamente dopo la sua introduzione.

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