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Art. 32 del Collegato lavoro e contratti di lavoro a termine: problematiche e prospettive

Sommario:

1. Introduzione. – 2. L’onere di impugnazione dei contratti a termine. – 3. Conseguenze della conversione del contratto a termine.

1. Introduzione

A seguito dell’introduzione dell’art. 32 del collegato lavoro è stato esteso anche ai rapporti di lavoro a termine l’onere, a pena di decadenza, di impugnare il contratto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (nonché l’ulteriore onere, sempre a pena di decadenza ed entro successivo termine di 270 giorni, di depositare presso la Cancelleria del Tribunale il ricorso introduttivo del giudizio o, in alternativa, l’istanza di conciliazione alla DPL o la richiesta di arbitrato).

Non solo, il comma quarto della norma ha esteso il nuovo regime di decadenza, per il caso della nullità del termine, anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge (24 novembre 2010) e ciò tanto per quelli in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore (per i quali il termine di decadenza decorre dalla cessazione del contratto), quanto per i contratti già conclusi, per i quali il primo termine di impugnazione stragiudiziale, dei 60 giorni, sarebbe decorso dalla stessa entrata in vigore della legge e sarebbe dunque scaduto il 23 gennaio 2011.

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