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I nuovi accertamenti esecutivi

Sommario:

1. Premessa – 2. Ambito di applicazione – 3. Decorrenza – 4. Somme e termini per il versamento – 5. La riscossione coattiva e la sospensione dell’esecuzione forzata – 6. Dilazione delle somme.

1. Premessa

L’Agenzia delle Entrate nel corso del mese di maggio ha fornito gli indirizzi operativi, per l’anno 2011, per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale. L’Agenzia ricorda che l’impianto normativo a supporto dell’attività di riscossione risulta significativamente innovato per effetto del D.L. n. 78 del 2010.

La necessità di razionalizzare e velocizzare le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito di accertamento ha spinto il Legislatore ad intervenire con l’emanazione di alcune disposizioni drasticamente innovative rispetto al passato.

Per effetto dell’art. 29 del D.L. 31.05.2010 n.78 convertito nella L. 30.07.2010 n. 122, come modificato e integrato dal D.L. 13.05.2011 n.70 convertito nella L. 15.07.2011 n. 111, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), IRAP e IVA, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al pagamento delle somme in essi indicate entro il termine di presentazione del ricorso.

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