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Il contratto a termine dopo il “decreto Poletti”

SOMMARIO:
1. Introduzione. 2. Le nuove norme. 3. Considerazioni finali e problematiche aperte.

1. Introduzione.
È oramai con cadenza pressoché annuale che l’esecutivo di turno mette le mani sulla disciplina del contratto di lavoro a termine. A tale tentazione non si è sottratto neppure il governo Renzi che, tra i suoi primi atti normativi, ha dato alla luce il D.L. 34/2014, convertito con modificazioni con la legge n. 78 del 2014. Con tale decreto è stata radicalmente modificata la normativa sul contratto di lavoro a termine ed è stata definitivamente superata la necessaria causalità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro. Il regime causale del contratto a termine era, infatti, già stato scalfito con l’art. 1, comma 9, lett b) della legge n. 92/2012 che aveva introdotto all’art. 1 del d. lgs. n. 368/2001 il comma 1 bis, che aveva consentito la stipulazione di un primo contratto a termine “acausale” di durata non superiore a 12 mesi. Successivamente il D.L. n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99) aveva consentito di prorogare tale contratto acausale pur nel limite di dodici mesi complessivi di durata.

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