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Il diritto di seguito

Sommario:

1. Evoluzione storica dell’istituto – 2. Il diritto di seguito in Italia – 2.1. Caratteristiche del diritto di seguito nel diritto italiano – 2.2. Obbligo di denuncia e di versamento del compenso – 2.3. Come si calcola la cifra da versare alla SIAE – 3. Una valutazione comparativa del diritto di seguito – 3.1. Europa – 3.2. Stati Uniti – 3.3. Australia – 4. Osservazioni finali

1. Evoluzione storica dell’istituto

Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti di percepire una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera da parte dell’autore.

Tale diritto trovò il suo primo riconoscimento in Francia con una legge del 20 maggio 1920 ed è noto come droit de suite. La ratio di tale diritto è che le opere d’arte figurativa, a differenza di quelle appartenenti al campo della musica, della letteratura o del teatro, non possono costituire oggetto di differenti e successive utilizzazioni. Si parla, infatti, di “massima materializzazione” delle opere dell’arte figurativa in quanto l’opera non può circolare senza il proprio supporto originale, quindi, l’autore, una volta venduta l’opera, si spoglia di ogni suo diritto di utilizzazione economica. Invece, l’opera stessa può accrescere nel tempo il proprio valore.

Ciò detto, l’istituto del “droit de suite” trova il suo fondamento nel principio che informa tutta la legislazione di diritto d’autore, ossia che l’autore partecipi ai profitti derivanti dallo sfruttamento delle proprie opere.

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