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Professionista ex art. 161, comma 3, L.F.: pubblico ufficiale?

Sommario:

1. Premessa.  – 2. La riforma del concordato preventivo. – 3. La relazione del professionista: funzione e contenuto. – 4. La relazione del professionista e i principi penalistici in materia di pubblico ufficio. – 5. Atto o certificato? – 6. La falsa attestazione.

1. Premessa

Con sentenza 8 marzo 2010 il Tribunale di Torino, Sezione IV Penale1 ha stabilito che il professionista che redige la relazione accompagnatoria della domanda di ammissione al concordato preventivo non è un pubblico ufficiale e quindi non risponde di falsità ideologica in atto pubblico ai sensi dell’art. 479 c.p. con riferimento alla stessa relazione.

Essendo stato parte nel processo che si è concluso con la decisione in esame, mi astengo da ogni commento e mi limito a proporre le argomentazioni dedotte in quella sede.

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