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Punti fermi e questioni ancora aperte in ordine alla decorrenza della prescrizione dell’azione di danno erariale (note a margine della decisione delle sezioni riunite n. 14 del 5 settembre 2011)

Sommario:

1. Introduzione – 2. Le questioni di massima – 3. La prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del c.d. danno indiretto – 4. Pagamento intervenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza: la questione è ancora aperta.

1. Introduzione

Di recente le Sezioni Riunite si sono nuovamente confrontate sull’annosa questione della decorrenza del dies a quo della prescrizione dell’azione erariale nel processo contabile.

Con la pronuncia 5 settembre 2011, n. 14, in particolare, è stato capovolto il principio espresso dalle precedenti Sezioni Riunite n. 3/2003 in base al quale il termine iniziale della prescrizione andava collocato alla data in cui il debito della Pubblica amministrazione nei confronti del terzo danneggiato veniva definitivamente accertato con forza di giudicato (quindi con una sentenza di condanna).

La nuova decisione assume rilievo in quanto afferma, invece, il principio opposto, e cioè che “il dies a quo” della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”, e non nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

È importante sottolineare fin da subito che entrambi i casi affrontati dalle Sezioni Riunite attengono a fattispecie ove il pagamento da parte dell’Amministrazione è avvenuto in un momento successivo rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Ente pubblico, ed in ottemperanza alla condanna stessa.

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