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Brevi note sulla gerarchia delle classi nei concordati

Sommario:

1. Premessa; 2. Sull’esistenza di una regola di priorità e sulla sua ampiezza; 3. Sulle conseguenze procedimentali dell’eventuale violazione della regola di priorità

1. Premessa

Lo studio delle ipotesi di classificazione dei creditori nei concordati – arricchito dai primi sviluppi giurisprudenziali – svela non pochi problemi d’interpretazione, a cominciare da quelli relativi al rapporto gerarchico fra le varie classi di creditori.

In particolare, viene in rilievo tanto il rapporto fra classi prelatizie di grado superiore e classi prelatizie di grado inferiore, quanto il rapporto fra classi prelatizie e classi chirografarie o postergate: nel primo caso, la proposta prevede l’attribuzione di una percentuale ad una classe prelatizia di grado inferiore (ad es., alla classe dei prestatori d’opera intellettuale privilegiata ex art. 2777, comma 2°, lett. b, cod. civ.) senza il pagamento integrale di tutte o alcune classi prelatizie di grado superiore (ad es., delle classi di lavoratori subordinati privilegiate ex art. 2777, comma 2°, lett. a, cod. civ.); nel secondo caso, la proposta contempla l’attribuzione di una percentuale ad una classe chirografaria (ad es., a quella dei fornitori) o postergata (ad es., a quella dei soci finanziatori ex art. 2467 cod. civ.) senza il pagamento integrale di tutte o alcune classi prelatizie (ad es., delle classi di lavoratori subordinati già menzionate).

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