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Ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dei Collegi Sindacali derivanti dalla emissione di una sentenza penale di condanna.

Sommario:

1. Premessa – 2. La disciplina generale del codice civile – 3. La decadenza “derivata – 4. Premessa in ordine alle leggi speciali – 5. Le società quotate e le società di intermediazione mobiliare – 6. Intermediari finanziari – 7. Banche – 8. Assicurazioni.

1. Premessa.

Com’è noto, l’art. 40 della legge sul risparmio delegava il governo a ridisegnare con decreto delegato la disciplina delle sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative per gli organi di società, e quindi la disciplina delle cause di decadenza, sospensione o ineleggibilità derivanti (anche) dalla emissione di una sentenza penale di condanna, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge stessa.

Il termine è spirato senza che la delega legislativa sia stata utilizzata.

Pertanto la disciplina (sarebbe forse più appropriato dire: le discipline) circa i rapporti tra le sentenze penali di condanna e le conseguenti sanzioni accessorie in capo ad amministratori e sindaci delle società è rimasta immutata.

Questo breve scritto si ripropone di effettuare una ricognizione della normativa vigente sulle sopra citate cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dei collegi sindacali di società, banche e altri intermediari finanziari riconnesse esclusivamente alla pronunzia di una sentenza penale di condanna, senza affrontare le analoghe fattispecie impeditive o interruttive del rapporto ricollegate a cause diverse (legami familiari con gli amministratori, incarichi di consulenza svolti per la società o per una sua controllata e difetto dei requisiti soggettivi prescritti)

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