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La disciplina delle Controlled Foreign Companies alla luce delle recenti novità in materia.

Sommario:
1. Premessa. – 2. I presupposti soggettivi della norma. – 3. I criteri di individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione della normativa sulle C.f.c.. – 4. La determinazione, l’imputazione al soggetto residente e la tassazione del reddito della C.f.c.. – 5. La disapplicazione della normativa C.f.c. e le circostanze “esimenti”. – 6. L’applicazione della disciplina C.f.c. nelle fattispecie di cui all’art. 167 comma 8 bis del T.u.i.r.. – 7. L’istanza d’interpello per la disapplicazione della disciplina C.f.c..
 
 
1.Premessa
La normativa sulle Controlled foreign companies legislations (C.f.c.) si inserisce in un più ampio quadro di misure finalizzate a contrastare il fenomeno della localizzazione dei redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. A differenza degli effetti ottenuti con le disposizioni in materia di transfer pricing o attraverso il regime d’indeducibilità dei costi per operazioni intercorse con operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, la disciplina delle C.f.c., comporta, in estrema sintesi, l’imputazione in capo ai soggetti residenti dei redditi prodotti da soggetti, da loro partecipati, localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, a prescindere dall’effettiva distribuzione dei redditi stessi.
I criteri utilizzati per la costruzione delle normative C.f.c. traggono le mosse da due modelli alternativi: il “transactional approach[1] ed il “jurisdictional approach[2]. Il primo è utilizzato in tutti quegli Stati in cui manca, nel proprio sistema tributario, una definizione normativa dei Paesi a fiscalità privilegiata; pertanto, il reddito prodotto dall’impresa estera è imputato per intero con il criterio della trasparenza in capo al soggetto residente che ne detiene le partecipazioni, a prescindere da dove sia localizzata la C.f.c.. Il secondo modello, invece, è utilizzato in tutti quegli Stati (Italia inclusa) in cui vi è un’identificazione normativa dei Paesi a fiscalità privilegiata: il reddito prodotto dal soggetto estero situato in questi Paesi è attribuito al soggetto residente che detiene la partecipazione di controllo o di collegamento.

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