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I poteri del curatore in pendenza di azione revocatoria ordinaria.

Sommario:

1. Premessa  – 2. L’improcedibilità “relativa” dell’azione del creditore  – 3. Il potere del curatore di subentrare all’azione del creditore – 4. L’istituto di diritto processuale che regola il subentro del curatore

 

 1. Premessa
Tra i poteri conferiti al curatore per il recupero dell’attivo, la legge fallimentare prevede la facoltà di esercitare l’azione revocatoria “secondo le norme del codice civile” (art. 66 l. fall.).
L’art. 66 l. fall. non disciplina espressamente il caso in cui l’azione revocatoria ordinaria sia già stata attivata da un creditore anteriormente al fallimento. Sul punto, l’unica norma di riferimento è infatti l’art. 43 l. fall. (Rapporti processuali) secondo cui “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”. L’art. 43 l. fall. non regola però gli aspetti relativi al subentro del curatore nell’azione del creditore, lasciando così senza risposta alcuni quesiti quali, ad esempio, a) se, a seguito dell’esercizio dell’azione da parte del curatore, il giudizio di revocatoria ordinaria attivato dal creditore debba interrompersi e quando (con la dichiarazione di fallimento, o solo nel momento in cui curatore sia subentrato nell’azione?); b) se il creditore perda la legittimazione processuale o sostanziale a proseguire l’azione iniziata; c) quale istituto processuale regoli il subentro del curatore nell’azione precedentemente instaurata.

In tale ambito si sono da tempo viste contrapposte due opinioni: la prima, prevalentemente espressa dalla dottrina, secondo cui l’azione del curatore può coesistere parallelamente all’azione del creditore, la seconda, prevalentemente espressa dalla giurisprudenza, secondo cui le due azioni sono incompatibili nel contesto della medesima procedura concorsuale. In particolare, secondo questa opinione, la dichiarazione di fallimento comporterebbe senz’altro l’improcedibilità dell’azione del creditore.

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