Sommario:
1. Tipicità nel diritto inglese ed integrazione dei contratti attraverso la disciplina degli implied terms – 2. Gli Implied terms – 3. Gli Implied Terms in fact – 4. Gli Implied terms in law – 5. Gli Implied terms by custom.
1. Tipicità nel diritto inglese ed integrazione dei contratti attraverso la disciplina degli implied terms.
Nel diritto inglese non vi è un’articolata casistica di tipi contrattuali, regolati da fonti positive, così come quella che è presente nel nostro codice civile o nella nostra legislazione speciale.
Naturalmente, è osservazione quanto mai lapalissiana che le stesse operazioni contrattuali sono poste in essere nell’ordinamento anglosassone: mutui, vendite, donazioni, locazioni, permute, leasing, factoring e molti altri ancora.
Gli autori inglesi e la tradizione non parlano di tipicità, d’atipicità, di qualificazione, d’interpretazione al fine di ricondurre il contratto ad un tipo contrattuale piuttosto che ad un altro, anche se, come si vedrà, l’elaborazione delle clausole implicite, i c.d. implied terms, soprattutto in law and by custom, avvicina il sistema inglese al nostro più di quanto non possa apparire.
Un sistema articolato di tipi come quello descritto nel nostro codice civile offre alle parti contraenti un ampio sistema di norme integrative, conoscibili dalle parti ed invocabili nel contratto in modo automatico, salvo diversa previsione.