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Le nuove norme sui licenziamenti individuali

Sommario:

1. Introduzione – 2. Obbligo di motivazione contestuale del licenziamento – 3. La procedura preventiva di conciliazione per i licenziamenti per motivi economici – 4. I termini per l’impugnazione stragiudiziale e giudiziale del licenziamento – 5. Il nuovo rito per le cause di licenziamento – 6. Il nuovo articolo 18

1. Introduzione

La recente riforma del lavoro (legge n. 92 del 28 giugno 2012 in vigore dallo scorso 18 luglio) ha introdotto profonde novità, sostanziali e procedimentali, in materia di licenziamenti.

L’obiettivo del Legislatore, sulla scorta di quanto ci avrebbe richiesto l’Europa, è quello di “realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico” (art. 1, comma 1 della legge di riforma); secondo la legge di riforma, il raggiungimento di tale obiettivo deve passare anche attraverso una maggiore flessibilità in uscita.

Il Legislatore è dunque intervenuto sulle norme in tema di licenziamento sotto diversi profili: sono stati stabiliti tempi certi e brevi sia per l’impugnazione stragiudiziale e giudiziale del licenziamento, sia per la definizione delle relative cause in sede giurisdizionale; è stato limitato, in caso di licenziamento illegittimo, il diritto del lavoratore ad essere reintegrato in servizio; sono stati predeterminati entro limiti massimi (salvo che per i licenziamenti affetti dai vizi più gravi) i risarcimenti dovuti ai lavoratori il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo.

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