Diritto CivileGiurisprudenza

Tribunale Verona 28 maggio 2013 – Est. Vaccari.

La responsabilità dell’avvocato non è esclusa dalla circostanza che l’opzione per una determinata strategia difensiva sia stata sollecitata dal cliente; rientrando nel compito esclusivo del professionista la scelta della linea difensiva da seguire nella prestazione dell’attività professionale, va affermata la responsabilità del difensore che abbia adottato mezzi difensivi non diligentemente scelti tra quelli disponibili per la tutela del suo cliente.

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