Art. 7 L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 – Procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – Primi chiarimenti operativi
Art. 7 L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 – Procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – Primi chiarimenti operativi