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Il nuovo regime di riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie – art. 15, commi 10-12, dl n. 185/2008.

Sommario:

1. Premessa – 2. Ambito Soggettivo – 3. Ambito oggettivo – 4. Caratteristiche e modalità dell’affrancamento – 5. Confronto riallineamento “ordinario e “speciale” in merito alle Immobilizzazioni Immateriali – 6. Coordinamento regime di riallineamento speciale e il bonus aggregazioni.

1. Premessa.

Il regime fiscale ordinario previsto per le operazioni di conferimento d’azienda, di fusione e di scissione è quello della neutralità fiscale: si tratta di operazioni che si effettuano in continuità di valori fiscali.

Parallelamente al regime ordinario è previsto un regime opzionale[1] che prevede, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto delle predette operazioni straordinarie di aggregazione aziendale.

Il cosiddetto Dl anticrisi n. 185/2008, commi 10-12, convertito nella legge n. 2/2009, interviene su questo impianto normativo e introduce una nuova disciplina di “riallineamento speciale” dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo derivanti da operazioni straordinarie.

Tale disciplina di affrancamento si affianca dunque a quella “ordinaria” prevista dall’art. 176, comma 2 ter del TUIR e, a fronte del versamento di una maggiore imposta sostitutiva dell’IRES/IRPEF e dell’IRAP, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori, offre la possibilità di dedurre gli stessi iscritti a bilancio in un arco temporale minore rispetto a quello previsto dal TUIR.

Viene così prevista una nuova “doppia” possibilità di eliminazione delle differenze di valore emerse a seguito di operazione di conferimento d’azienda, fusioni e scissioni.

Il nuovo regime si applica limitatamente alle immobilizzazioni immateriali, finanziarie e all’attivo circolante.

Ai sensi del comma 12 dell’art 15, Dl n. 185/2008, sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate:

· a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;

· entro il periodo d’imposta in corso al 31.12.2007.

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