Obbligatorio per l’avvocato fornire al cliente l’informativa circa la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione per tutte le controversie relative a diritti disponibili. L’informativa dev’essere redatta in forma scritta e contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico. Richiesta la doppia firma.
Obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione (condizione di procedibilità) per le seguenti materie: condominio, risarcimento danni da circolazione stradale, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti bancari e finanziari.