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Mediazione Civile: D.Lgs 28/2010

Obbligatorio per l’avvocato fornire al cliente l’informativa circa la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione per tutte le controversie relative a diritti disponibili. L’informativa dev’essere redatta in forma scritta e contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico. Richiesta la doppia firma.

Obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione (condizione di procedibilità) per le seguenti materie: condominio, risarcimento danni da circolazione stradale, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti bancari e finanziari.

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