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Note in tema di responsabilità degli amministratori nelle società per azioni ed in tema di azione di responsabilità: profili pratici

Sommario:

1. L’individuazione dei soggetti suscettibili di incorrere nella responsabilità: l’attività gestoria in via di mero fatto – 2. L’obbligo generale di diligenza e gli obblighi specifici derivanti dalla legge e dallo statuto – 3. La business judgement rule – 4. Le azioni di responsabilità – 4.1. L’azione sociale di responsabilità – 4.2. L’azione dei creditori sociali – 4.3. La responsabilità verso singoli soci o terzi – 5. Il danno risarcibile e la sua quantificazione – 6. La competenza del cd. Tribunale delle Imprese in materia di azione di responsabilità

1. L’individuazione dei soggetti suscettibili di incorrere nella responsabilità: l’attività gestoria in via di mero fatto

La prevalenza del criterio gestorio in via di mero fatto è stata definitivamente affermata a seguito del revirement del 1999, quando la Cassazione ha chiarito che “le norme che disciplinano l’attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire il corretto svolgimento dell’amministrazione della società, sono applicabili non solo a coloro che sono stati immessi nelle forme stabilite dalla legge nelle funzioni di amministratore ma anche a coloro che si siano di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea, sia pur irregolare o implicita; i responsabili della violazione di dette norme vanno dunque individuati, anche nell’ambito del diritto privato (così come in quello del diritto penale ed amministrativo), non sulla base della loro qualificazione formale, bensì con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate”.

Oggi, pertanto, la disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 2392 ss. interessa tutti gli amministratori che vengano meno ai propri obblighi di legge o di statuto, senza che rilevi – sotto il profilo dell’individuazione dell’autore dell’illecito – l’esistenza di una nomina assembleare valida ed efficace, essendo al contrario sufficiente che l’inadempiente svolga attività gestoria in via di mero fatto. Il principio può oggi reputarsi pacifico in giurisprudenza , tuttavia, è ritenuto indispensabile che l’attività venga esercitata in una posizione di autonomia decisionale, con funzione sostitutiva degli amministratori di diritto o in cooperazione con essi e mai in un ruolo subordinato, come invece accade in presenza di una specifica procura . È altresì necessaria una qualche stabilità del rapporto, che deve protrarsi per un lasso di tempo significativo , o, comunque, rivestire i caratteri della sistematicità , non potendo esaurirsi nel compimento occasionale di atti di natura eterogenea .

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