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Le novità Normative nel mondo delle Cripto-Attività: il Decreto Attuativo del Regolamento MICAR – D.Lgs. 129 del 5 settembre 2024

SIMONE MORABITO*
FEDERICA PANCIERA*
LE NOVITÀ NORMATIVE NEL MONDO DELLE
CRIPTO-ATTIVITÀ: IL DECRETO ATTUATIVO DEL
REGOLAMENTO MICAR – D.LGS. 129 DEL 5
SETTEMBRE 2024

SOMMARIO:
1. Introduzione
2. I primi passi normativi in materia di criptoattività
3. Il MiCAR
4. Il regime transitorio
5. Le autorità competenti
6. Poteri ispettivi e cautelari di Consob
7. La separazione patrimoniale
8. Le sanzioni

1. Introduzione
Il 14 settembre 2024 è entrato in vigore — a seguito della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale — il decreto legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, che prevede
l’adeguamento della disciplina nazionale al regolamento UE 2023/1114 relativo ai
mercati delle cripto-attività (“Markets in cripto-assets Regulation”, c.d. MiCAR),
lungamente atteso da tutti gli operatori del settore.
Le cripto-attività hanno sicuramente rivoluzionato il mondo finanziario, offrendo
nuove opportunità per investitori e imprese, ma hanno altresì rappresentato una sfida
rilevante per il sistema giuridico, il quale cerca di adeguarsi alle innovazioni, tentando
di garantire l’opportuna tutela del mercato e dei suoi operatori.

2. I primi passi normativi in materia di cripto-attività
A livello europeo, la regolamentazione delle cripto-attività è stata dapprima
frammentaria e incompleta. La direttiva c.d. MiFID II disciplina solo le cripto-attività
qualificabili come strumenti finanziari, mentre la quarta e la quinta antiriciclaggio
(cc.dd. AMLD4 e AMLD5) includevano alcune disposizioni relative alle piattaforme
di scambio e ai provider di portafogli digitali.
∗ Avvocato, iscritto al Foro di Torino, simone.morabito@studiomorabito.eu – socio Studio Legale
Tributario Morabito – Presidente https://www.businessjus.com/ – Co-Fondatore
http://www.artlawyers.legal/ – Coordinatore Commissione Diritto dell’Arte
∗ Avvocato, iscritto al Foro di Venezia, federica.panciera@studiomorabito.eu – Studio Legale
Tributario Morabito

In Italia, il quadro normativo risultava ancor più frammentato, composto da linee
guida interpretative, provvedimenti settoriali, avvisi e raccomandazioni di Banca
d’Italia e di Consob — relativi ai rischi associati alle cripto attività e alla qualificazione
giuridica di cripto attività e token — nonchè dalla normativa di recepimento delle due
direttive europee antiriciclaggio.

Il D.lgs. 90/2017 in materia di antiriciclaggio, ha portato all’istituzione presso
l’Organismo degli Agenti e Mediatori (c.d. OAM) di un registro speciale per le
cripto-attività cui gli operatori del settore (c.d. VASP ovvero virtual asset service
providers) sono tenuti ad iscriversi per poter operare legalmente nel mercato italiano.

3. Il MiCAR
In questo contesto, l’intento del regolamento MiCAR è stato quello di uniformare e
fornire una disciplina organica, assicurando maggiore certezza giuridica per
consumatori e operatori del mercato delle cripto-attività.

Il MiCAR introduce definizioni precise di cripto-attività, token e utility token,
suddividendo tutte le cripto-attività in tre macro categorie: 1) token di moneta
elettronica (EMT, e-money token), che devono essere collegati a una valuta fiat; 2)
token collegati ad attività (ART, asset-referenced token), che rappresentano un valore
legato a un paniere di attività sottostanti, comprendente valute fiat, materie prime o
un mix di diverse attività; 3) altre cripto attività (c.d. other than).

Quest’ultima categoria, residuale, include tutte le cripto-attività che non rientrano
nelle prime due, come gli utility token, ed è disciplinata dal Titolo II del
regolamento, mentre gli EMT e gli ART sono regolati rispettivamente nei Titoli IV e
III. Le tre categorie di token soggiacciono a diverse prescrizioni.

La principale novità introdotta dal MiCAR è la previsione di una licenza unica, valida
in tutto il territorio dell’Unione Europea, necessaria per offrire servizi relativi alle
cripto-attività. Una volta ottenuta, permette di operare liberamente in tutti gli Stati
membri senza ulteriori autorizzazioni nazionali. Tali licenza può essere utilizzata per
operare in uno qualunque degli Stati membri attraverso il meccanismo del
“passporting”.

4. Il regime transitorio
Il regolamento MiCAR consente agli Stati membri di adottare regimi transitori per i
prestatori di servizi già operativi secondo la normativa nazionale.
L’Italia — ritenendo la propria attuale normativa troppo lontana dalle nuove
previsioni europee — ha optato per il regime più breve, prevedendo che gli operatori
regolarmente iscritti all’OAM entro il 27 dicembre 2024 possano continuare a
operare in Italia fino al 30 dicembre 2025 (ovvero entro la precedente data in cui ricevano l’autorizzazione o il diniego), purché presentino domanda di autorizzazione MiCAR entro il 30 giugno 2025 (art. 45).

Il decreto n. 129 prevede inoltre, sulla scorta di quanto disposto dal regolamento
europeo, obblighi di trasparenza informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e
l’ammissione di cripto-attività su piattaforme di negoziazione.

5. Le autorità competenti
Il decreto attribuisce a Banca d’Italia e Consob la vigilanza sui prestatori di servizi per
le cripto-attività e sugli emittenti di token di moneta elettronica (art. 3). In particolare:
– Banca d’Italia è competente per i servizi connessi ai token di moneta
elettronica (EMT);
– Banca d’Italia e Consob condividono la competenza sui servizi relativi agli
ART;
– Consob è competente per i token other than, disciplinati dal Titolo II del
MiCAR.
Consob vigilerà sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei c.d. CASP
(Crypto-Asset Service Providers) – precedentemente definiti VASP – e sull’ordinato
svolgimento delle negoziazioni, al fine di garantire la tutela dei clienti, mentre Banca
d’Italia si concentrerà su contenimento del rischio del mercato, stabilità patrimoniale
e sana e prudente gestione.

6. Poteri ispettivi e cautelari di Consob
Il decreto attribuisce a Consob, in qualità di autorità competente ai sensi del Titolo
VI del MiCAR, il potere di vigilare sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività,
attraverso ispezioni, audizioni personali e sequestri di documenti, anche con riguardo
a soggetti terzi con cui i CASP abbiano sottoscritto contratti per la prestazione di
servizi o cui abbiano esternalizzato determinate funzioni. L’autorià potrà inoltre
richiedere a revisori o esperti di svolgere specifiche verifiche concernenti l’affidabilità
dei presidi di sicurezza e dei sistemi di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, con costi a carico del soggetto ispezionato.

In caso di violazioni, Consob potrà adottare misure cautelari, volte a evitare il rischio
di danneggiamento degli interessi patrimoniali dei clienti, come la rimozione di
contenuti online, la limitazione dell’accesso a un’interfaccia online o la
visualizzazione di disclaimer per i clienti.

7. La separazione patrimoniale
Il decreto 129 introduce anche norme in materia di separazione patrimoniale delle
cripto-attività e dei fondi dei clienti, prevenendo l’uso improprio da parte dei CASP
(art. 26).

Le cripto-attività dei clienti non potranno essere utilizzate dai CASP per fini propri,
né potranno essere oggetto di azioni da parte dei creditori del CASP stesso. Mentre
le azioni dei creditori dei singoli clienti saranno ammesse solo nei limiti del
patrimonio di proprietà di questi ultimi.

8. Le sanzioni
Il decreto n. 129 prevede un’unica sanzione penale, comminata per l’esercizio
abusivo di attività soggette a licenza MiCAR, punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e una multa da euro 2.066 a euro 10.329 (art. 30).
Sono previste inoltre numerose sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni del MiCAR, che possono arrivare fino a 15 milioni di euro per le
persone giuridiche e che saranno applicate dalle due autorità competenti (Consob e
Banca d’Italia).

Il decreto legislativo n. 129/2024 rappresenta un tassello fondamentale nel percorso
di adeguamento del sistema normativo italiano al nuovo quadro europeo sulle criptoattività, offrendo maggiore certezza agli operatori e rafforzando le tutele per gli utenti.

Sarà ora determinante monitorare l’attuazione concreta delle nuove regole e il ruolo
delle autorità di vigilanza nella costruzione di un mercato innovativo, ma anche
affidabile e sicuro.

Fonti
– Regolamento UE 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività
– Micar – Markets in Crypto-Assets Regulation- Delibera n. 23433
– AREA PUBBLICA – CONSOB
S. MORABITO, Le novità normative nel mondo delle cripto-attività: il decreto attuativo del
regolamento micar – d.lgs. 129 del 5 settembre 2024, 16 BusinessJus 86 (2025)

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