Sommario:
1. Premessa. – 2. La riforma del concordato preventivo. – 3. La relazione del professionista: funzione e contenuto. – 4. La relazione del professionista e i principi penalistici in materia di pubblico ufficio. – 5. Atto o certificato? – 6. La falsa attestazione.
1. Premessa
Con sentenza 8 marzo 2010 il Tribunale di Torino, Sezione IV Penale1 ha stabilito che il professionista che redige la relazione accompagnatoria della domanda di ammissione al concordato preventivo non è un pubblico ufficiale e quindi non risponde di falsità ideologica in atto pubblico ai sensi dell’art. 479 c.p. con riferimento alla stessa relazione.
Essendo stato parte nel processo che si è concluso con la decisione in esame, mi astengo da ogni commento e mi limito a proporre le argomentazioni dedotte in quella sede.