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Società a responsabilità limitata contratta «per tutta la vita di uno dei soci»: diritto di recesso?

Sommario:

1. Il tema. – 2. La soluzione restrittiva. – 2.1 La diversa formulazione dell’art. 2285 c.c., anche alla luce dei lavori preparatori. – 2.2 La diversità degli interessi da proteggere. – 2.3 La disciplina della proroga del termine. – 3. Le incertezze interpretative legate alla soluzione opposta. – 3.1 Distinzione basata sulla natura giuridica dei soci (persone fisiche o persone giuridiche). – 3.2 Distinzione basata sui caratteri “personalistici” della società a responsabilità limitata. – 4. Conclusioni.

1. Il tema

Ove una società per azioni ovvero a responsabilità limitata siano contratte a tempo indeterminato, ai soci di queste spetta il diritto di recedere dalla società, come disposto, rispettivamente, dall’art. 2437, comma 3, c.c. e dall’art. 2473, comma 2, c.c..

Ci si domanda se il diritto di recesso competa, oltre che nel caso appena menzionato, anche in quello di società costituita a tempo determinato, ma cui il termine di durata risulti così lontano nel tempo da equivalere, dal punto di vista del socio, a un termine sostanzialmente indeterminato.
2. La soluzione restrittiva

Al quesito occorre, a nostro giudizio, dare risposta negativa.

La dottrina dominante si è anzitutto espressa in senso sfavorevole al riconoscimento del recesso ai soci di società a responsabilità limitata contratte per durata eccedente l’aspettativa di vita di uno dei soci.

Le prese di posizione in senso contrario da parte della dottrina, oltre a un precedente che, in tema di società per azioni, ha equiparato una durata assai lunga all’assenza del termine di durata della società, non paiono infatti adeguatamente supportare la soluzione opposta, come si proverà a illustrare nel prosieguo.

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