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Amministratori e sindaci di C.A.F.: requisiti di onorabilità

Sommario:

1.I reati finanziari – 2. Le altre cause di incompatibilità previste dal D.M. 164/1999 
1. I reati finanziari
I  centri di assistenza fiscale (I c.d. C.A.F.) prestano attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, D.lgs. 241/97) e sono costituiti in forma di società di capitali (art. 33, D.lgs. 241/97).
Il D.M. 164/99 prevede i requisiti soggettivi per gli amministratori ed i sindaci di tali società.
L’art. 8, lett. a) e b) del citato D.M. prevede, in primo luogo, che gli amministratori ed i sindaci dei C.A.F. debbano:

1.non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

2.non aver riportato condanne, anche non definitive per reati finanziari;

3.non aver riportato sentenze ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari.

Diventa dunque fondamentale individuare quali siano i reati finanziari e tale operazione non può che avvenire delimitando lo spettro degli interessi protetti: essi tutelano il mercato del risparmio, la regolarità dei flussi finanziari, la liceità della loro provenienza e la correttezza delle operazioni che nell’ambito di tali flussi vengono poste in essere .

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