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Il transfer pricing e la norma pro-collaborazione

In materia di transfer pricing, la regola base (art.110 del Tuir) è quella per cui le transazioni commerciali (beni ceduti/acquistati e servizi prestati/ricevuti) con società residenti in Italia, ma facenti parte dello stesso gruppo, vanno valutate al valore “normale” cioè in conformità al principio di libera concorrenza. Questo per evitare arbitraggi fiscali e trasferimenti di materia imponibile da un Paese all’altro.

La crescente globalizzazione nell’approccio al transfer pricing, l’influenza dell’OCSE e le pressioni da parte dell’UE all’Italia affinchè si conformasse al Codice di condotta Europeo hanno fatto si che con la manovra correttiva dell’estate 2009 venisse modificato l’art.1 del D.Lgs 471/1997 dall’art.26 del D.Lgs 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche dalla legge n°122/2010.

La legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, è finalizzata all’adeguamento della nostra normativa alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento. La normativa prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative (penalty protection) in caso di contestazioni in materia di transfer pricing, qualora in sede di verifica o di ispezione da parte delle autorità fiscali venga consegnata la necessaria documentazione a supporto, per tutti i periodi di imposta accertabili.

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