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Profili di elusività nell’operazione di conferimento d’azienda. Le ipotesi accertative in tema di Imposta di Registro nell’ambito delle operazioni di conferimento aziendale e successiva cessione delle partecipazioni sociali

Sommario:

1. Premessa – 2. L’art. 20 del DPR 131/86: tra interpretazione “statica” e “dinamica” degli atti sottoposti a registrazione – 3. Ampliamento dei presupposti della teoria “dinamica”: art. 37 bis del DPR 600/73 ed il “generale principio antiabuso” – 3.1 L’introduzione dell’art.53 bis del DPR 181/86 e l’art. 37 bis del DPR 600/73 – 3.2 Il generale “principio antiabuso” in ambito tributario – 4. Aspetti inerenti le procedure accertative adottabili dal parte dell’Amministrazione Finanziaria – 5. La riscossione delle maggiori imposte – 6. Orientamenti controversi circa l’applicabilità delle sanzioni amministrative in ambito di elusione – 7. Osservazioni conclusive

1. Premessa

Spesso l’Amministrazione Finanziaria pretenderebbe di riqualificare, ai fini dell’imposta di registro, operazioni di conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio, come un unico atto di cessione di azienda.

Le criticità insite in tale orientamento dell’Amministrazione Finanziaria sono molteplici e di delicatezza notevole.

Con il presente contributo si intendono esaminare brevemente i diversi orientamenti giurisprudenziali e ciò che ne consegue, in ambito accertativo, anche alla luce delle diverse correnti dottrinarie che possono indurre ad abbracciare la posizione Erariale, ovvero a rigettarne la legittimità.

L’origine delle contestazioni mosse dall’Amministrazione Finanziaria ai contribuenti si rinviene nella differenza di applicazione, ai sensi della Tariffa allegata al DPR 131 del 26/04/1986, dell’imposta di registro, da un lato, alle singole operazioni di conferimento d’azienda e di cessione di partecipazioni, che soggiacciono, ciascuna, all’imposta fissa di € 168,00, e, dall’altro, all’operazione di cessione d’azienda (o ramo d’azienda) che sconta imposta di registro in misura proporzionale, nello specifico pari al 3% del valore d’atto. (Tralasciando l’ipotesi in cui nell’azienda o ramo di azienda siano ricompresi anche beni immobili, poiché in tal caso il prelievo sul valore degli stessi è composto da imposta catastale all’1%, ipotecaria al 2% e di registro al 7%, 8%, o 15%).

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