Sommario: 1. Premessa. – 2. La riforma del Codice dei beni culturali del 2017. – 2.1 L’innalzamento della soglia temporale. – 2.2 Soglia di valore. – 2.3 Autocertificazione – 3. L’eccezione delle Cose eseguite tra 70 e 50 anni – 4. Registro in formato elettronico. – 5. Conclusioni.
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Premessa.
Secondo il nostro ordinamento e, specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma III, del Codice dei Beni Culturali, possono essere beni culturali:
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;